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Normative

Esportazioni, la corsia preferenziale per le imprese europee

I più recenti accordi di libero scambio sottoscritti dall’UE con Paesi extra-europei prevedono una semplificazione delle procedure doganali per le aziende europee, grazie alle figure dell’esportatore autorizzato e dell’esportatore registrato al sistema REX

di Sara Armella
luglio-agosto-settembre 2023 | Back

Rafforzare la competitività internazionale, con una forte consapevolezza dei vantaggi previsti dagli accordi di libero scambio, è fondamentale per crescere nell’export, riducendo gli adempimenti e i tempi burocratici.
Stabilire correttamente l’origine doganale dei prodotti e saper utilizzare le esenzioni e le riduzioni daziarie previste dai numerosi accordi di libero scambio conclusi dall’Unione Europea rappresenta infatti un tema di
grande interesse per gli operatori. Per le imprese che operano nel commercio internazionale è indispensabile pertanto saper usufruire dei vantaggi riconosciuti all’esportatore autorizzato, ma è necessario che esse conoscano e sappiano applicare le esenzioni o le riduzioni dei dazi
all’importazione previsti dai numerosi accordi di libero scambio conclusi dall’Unione Europea.
Si tratta dei Free Trade Agreements (FTA), ossia accordi commerciali internazionali, istitutivi di unioni doganali o aree di libero scambio, conclusi dall’Unione europea con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’export delle imprese unionali. Tali accordi consentono di azzerare o ridurre i dazi doganali all’importazione nei confronti dei prodotti originari dei Paesi partner e rappresentano, pertanto, un importante strumento di crescita per l’export e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Secondo
quanto riportato dalla Commissione Europea, nel 2021 erano in vigore 42 accordi di libero scambio con più di 70 Paesi extra-UE. Oltre all’unione doganale con Andorra, Monaco, San Marino e Turchia e allo Spazio economico europeo con Norvegia, Islanda e Liechtenstein, l’Unione Europea
ha stipulato numerose altre intese, suddivise in trattati di vecchia e di nuova generazione.
Tra questi, il trattato meno recente – oggi ancora in vigore – è sicuramente quello concluso con la Svizzera nel 1972 che è comunque limitato ai soli scambi di prodotti industriali, essendone esclusi i servizi, la proprietà intellettuale e i prodotti agricoli. Non è inoltre previsto un meccanismo
di risoluzione delle controversie.
Tra i cosiddetti accordi di nuova generazione, si segnalano, invece, quelli con Singapore, Corea del sud, Canada, Giappone, Vietnam e Regno Unito. Tali intese non disciplinano soltanto aspetti di natura tariffaria, ma definiscono anche numerosi altri ambiti di interesse per le imprese,
armonizzando le cosiddette barriere “non tariffarie”. I nuovi modelli di accordi internazionali disciplinano anche una serie di elementi al di fuori dell’ambito strettamente doganale, come la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti, nonché gli standard ambientali e sociali.
La principale differenza rispetto agli accordi tradizionali è rappresentata dalla semplificazione della prova di origine preferenziale del prodotto. Per beneficiare delle agevolazioni daziarie previste dagli accordi di libero scambio tradizionali è necessario provare l’origine delle merci attraverso un documento cartaceo, rilasciato su richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali del Paese di origine.
Nei nuovi Accordi compare, invece, la figura dell’esportatore autorizzato o dell’esportatore registrato REX.

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