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La dichiarazione del fornitore, uno strumento per l'export

I vantaggi commerciali con i Paesi con i quali vigono rapporti di libero scambio sono consistenti. Ad oggi l’Unione Europea ha stipulato 46 trattati di questo tipo che coinvolgono 78 Paesi. La “dichiarazione” come passaggio fondamentale nella procedura doganale

di Sara Armella
dicembre 2021 | Back

Nella fase economica attuale, caratterizzata da una forte ripresa dell’export e dalla segmentazione dei processi industriali su scala internazionale, per le imprese a vocazione internazionale è indispensabile ottimizzare i tempi e i costi delle operazioni doganali e saper accedere al dazio zero in tutti i casi in cui sia consentito.

Gli Accordi di libero scambio possono incidere fortemente sulle strategie aziendali e sulle linee di sviluppo dell’export di un’azienda. La scelta in ordine ai canali di approvvigionamento delle materie prime o al luogo di localizzazione degli impianti produttivi è in grado di assicurare rilevanti vantaggi economici, consentendo di beneficiare di una fiscalità doganale agevolata.

Com’è noto, l’origine preferenziale si sostanzia in un trattamento agevolato, di riduzione o esenzione dei dazi all’importazione, riconosciuto ai prodotti originari di quei Paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo di libero scambio. A oggi, i trattati di libero scambio conclusi dall’Unione europea sono 46 e coinvolgono ben 78 Paesi extra-Ue.

Tali accordi prevedono, in appositi protocolli sull’origine, le reciproche concessioni daziarie e le relative condizioni di applicazione. Per beneficiare dell’azzeramento dei dazi, la merce deve rispettare le regole di origine preferenziale stabilite dal testo dell’accordo e deve essere accompagnata da una prova dell’origine preferenziale (Eur 1 o, nei casi in cui sia previsto l’esportatore autorizzato o registrato, dichiarazione su fattura).

Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell’origine preferenziale effettuata dall’esportatore in Dogana, è la dichiarazione del fornitore.

Tale dichiarazione, disciplinata dagli artt. 61 e seguenti del Regolamento di esecuzione 2447/2015 (in prosieguo RE), attesta, a beneficio dell’esportatore, l’origine delle merci nell’ambito di un regime preferenziale, consentendogli di richiedere il rilascio o di provvedere direttamente alla compilazione di una prova dell’origine preferenziale.

La dichiarazione, rilasciata dal fornitore sotto la propria responsabilità, può essere inserita in fattura o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva i beni in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione (art. 61, par. 2, RE). La dichiarazione, inoltre, può essere fornita anche in un momento successivo alla consegna della merce.

La normativa doganale dell’Unione europea prevede due tipi di dichiarazione del fornitore. In generale, è necessario richiedere una “dichiarazione separata” per ogni singola spedizione di beni (art. 61, par. 1, RE). Se, tuttavia, il fornitore invia con regolarità, a uno stesso acquirente, merci le cui caratteristiche restano costanti nel tempo, sotto il profilo dell’origine preferenziale, è possibile ottenere una “dichiarazione a lungo termine” (art. 62 RE).

Tale dichiarazione ha una validità massima di due anni dalla data del rilascio (art. 62, par. 1, RE) e riporta sia la data di compilazione della dichiarazione (data di rilascio), che la data di inizio periodo di validità (non anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore di 6 mesi dopo tale data) e la data di termine di tale periodo (non posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio).

Per verificare l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione del fornitore, le autorità doganali dell’Unione europea possono invitare l’esportatore a richiedere al proprio fornitore un certificato d’informazione, c.d. Inf 4 (allegato 22-02 RE).

Su richiesta del fornitore, il certificato d’informazione Inf 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. Le autorità doganali hanno il diritto di richiedere ulteriori prove, di procedere alla verifica della contabilità del fornitore o di effettuare qualsiasi altro controllo ritenuto necessario. Il fornitore, infatti, ha l’obbligo di conservare tutte le prove documentali che attestano l’esattezza della dichiarazione redatta, per almeno tre anni.

Il certificato Inf 4 è rilasciato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presentata dal fornitore, dalle autorità dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito.

Se l’esportatore non presenta il certificato Inf 4 entro centoventi giorni dalla richiesta delle autorità, la dogana può interpellare direttamente gli Uffici dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta, al fine di confermare l’origine dei beni in questione per l’applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione europea e alcuni Paesi terzi.

In caso di mancata risposta entro centocinquanta giorni dalla data della richiesta, o se la risposta non contiene le informazioni sufficienti per determinare l’origine dei prodotti, le autorità doganali dello Stato di esportazione annullano la prova dell’origine, redatta sulla base della dichiarazione del fornitore (art. 66 RE).

La dichiarazione del fornitore assume, pertanto, un ruolo centrale nella prova dell’origine preferenziale dei prodotti.

Occorre rilevare, inoltre, che l’erronea dichiarazione di origine preferenziale, nella consapevolezza dell’assenza dei relativi presupposti, può determinare la responsabilità penale dell’esportatore. Saper ridurre i rischi di errore più ricorrenti consente quindi di ridurre i rischi, incrementando la competizione internazionale e rafforzando la reputazione commerciale dell’impresa.

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