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Scambi con il Regno Unito, al via la "vera" Brexit

Dal primo gennaio di quest’anno diventano operative le nuove procedure doganali conseguenti alla Brexit. In luogo della precedente normativa, che consentiva a coloro che esportavano nel Regno Unito di predisporre la dichiarazione doganale entro sei mesi dal passaggio del confine, la nuova disposizione prevede che le aziende dell’unione europea consegnino la documentazione completa già al momento dell’introduzione dei beni nel territorio UK

di Sara Armella
gennaio 2022 | Back

Dopo un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo con il Regno Unito (Trade and Cooperation Agreement, TCA) e per effetto di una serie di rinvii, inizia a gennaio 2022 la vera Brexit, con molti significativi cambiamenti per la filiera logistica italiana ed europea.

Numerosi i nuovi adempimenti che interessano le aziende UE impegnate nell’export verso il Regno Unito: dall’introduzione di controlli doganali completi alla frontiera inglese, alla necessità di essere in possesso di tutte le dichiarazioni del fornitore per fruire dell’azzeramento dei dazi doganali.

Alla base di questa “fase 2” vi è la scelta di Londra di prorogare di un anno gli effetti del TCA, sospendendo i controlli e la fiscalità doganale per tutto il 2021. Anche se l’Accordo concluso tra Unione europea e Regno Unito prevedeva una perfetta simmetria di gestione degli adempimenti sui due versanti del confine inglese, il Regno Unito ha scelto di rinviare unilateralmente gli effetti della Brexit. Sul versante inglese, gli adempimenti sono stati sospesi attraverso le delayed declarations che consentivano agli operatori di predisporre la dichiarazione doganale e assolvere alla fiscalità entro sei mesi dal passaggio del confine.

Dal 1° gennaio 2022, tale semplificazione non è più operativa, con la conseguenza che le aziende unionali che esportano verso UK devono fornire tutti i riferimenti e la documentazione necessari per consentire la presentazione di una dichiarazione doganale completa già al momento dell’introduzione dei beni nel territorio del Regno Unito. Gli operatori devono, inoltre, assolvere la fiscalità doganale al momento dello sdoganamento, a meno che non siano in possesso di un’autorizzazione per il differimento dei dazi.

Con il 2022 le autorità hanno dato il via ai normali controlli sui prodotti importati in UK, che potranno comportare verifiche documentali e analisi fisiche sulla merce. L’avvio, a regime, dei controlli alla frontiera UK e l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale completa potrebbero comportare ritardi nella gestione degli sdoganamenti e blocchi per le merci che devono essere sottoposte ad analisi o a puntuali verifiche.

Al fine di evitare colli di bottiglia al confine inglese, la dogana UK ha attivato a partire dal 1° gennaio, gli Inland Border Facilities (IBF), nuovi punti di controllo interni che consentiranno di ridurre i tempi di attesa nei principali porti del Regno Unito. Per usufruire di tale semplificazione, gli operatori dovranno presentare una dichiarazione di transito comune, già al momento della partenza della spedizione dall’Unione europea. Occorre segnalare che nel corso del 2021 tale soluzione ha dato vita a diffuse criticità, a causa del mancato perfezionamento delle procedure di esportazione abbinate al transito doganale, determinando, in alcuni casi, ingenti contestazioni da parte dell’Agenzia delle dogane.

Importanti novità riguardano poi l’attestazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e UK. Dal 1° gennaio 2022 gli operatori devono essere in possesso di una valida dichiarazione del fornitore per attestare l’origine preferenziale delle merci e per fruire dell’azzeramento dei dazi doganali al confine UK.

Per le aziende italiane è pertanto indispensabile l’analisi della propria supply chain, ossia il tracciamento dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al prodotto finale. Com’è noto, infatti, per beneficiare del dazio zero alla dogana UK è necessario che i prodotti esportati soddisfino le regole di origine preferenziale stabilite dal TCA e che i beni siano accompagnati da una prova dell’origine preferenziale, rappresentata, nella quasi totalità dei casi, dall’autocertificazione da parte dell'esportatore registrato nel sistema Rex e, solo in situazioni residuali, dalla conoscenza, da parte dell’importatore britannico, dell’origine preferenziale dei prodotti.

Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell’origine preferenziale rilasciata dall’esportatore, è la dichiarazione del fornitore, che contiene una chiara indicazione dell’origine (UE o non UE) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK (allegato ORIG-3 del TCA). Tale dichiarazione attesta, a beneficio dell’esportatore, l’origine delle merci, consentendogli di provvedere direttamente alla compilazione della dichiarazione dell’origine preferenziale.

Per consentire un graduale adeguamento alla Brexit, il regolamento della Commissione europea 2254/2020 del 29 dicembre 2020 ha consentito alle imprese unionali di autocertificare, per tutto il 2021, l’origine preferenziale dei prodotti esportati verso il Regno Unito, anche in mancanza di una dichiarazione del proprio fornitore. Unica condizione era che tale documentazione venisse poi recuperata entro il 1° gennaio 2022.

Come chiarito dall’Agenzia delle dogane con l’avviso dello scorso 12 dicembre, se entro il 1° gennaio 2022 gli esportatori non sono in possesso delle dichiarazioni del fornitore relative alle operazioni concluse nel corso del 2021 e non sono in grado di dimostrare il carattere originario del prodotto con altri mezzi, l'attestazione di origine non sarà considerata valida, con importanti conseguenze giuridiche ed economiche. In mancanza di tale documentazione, occorrerà darne segnalazione al cliente UK, entro il 31 gennaio 2022, con la necessità di versare le tariffe doganali ordinarie anche per le operazioni già svolte nel 2021, considerato il venir meno delle condizioni per il trattamento preferenziale, provvisoriamente riconosciuto al momento dell’importazione nel Regno Unito.

Occorre ricordare, infatti, che l’esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute (art. ORIG.19) e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.

Da segnalare, infine, che con una comunicazione del 2 dicembre 2021 la British International Freight Association avrebbe invitato gli operatori inglesi a richiedere agli esportatori europei di specificare, nella dichiarazione di origine della merce, il “made in” dei prodotti, indicando in singolo Paese europeo di produzione (Italia, Francia, ecc.) e non il blocco commerciale di provenienza (UE). Secondo questa nota, a partire dal 2022, gli importatori britannici potrebbero richiedere alle imprese unionali una serie di informazioni aggiuntive, motivate da esigenze di statistica del commercio inglese, ma chiaramente estranee alle norme del TCA, secondo cui gli operatori devono dichiarare l’origine “UE” della merce e non il singolo Stato europeo (allegato ORIG-4 del TCA).

La comunicazione della British International Freight Association ha destato molta preoccupazione tra gli esportatori italiani e gli operatori logistici, anche se, a oggi, non sembra trovare fondamento nelle comunicazioni ufficiali delle Dogane di sua Maestà.

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