Attività commerciali con la Russia: le attuali restrizioni
Le misure varate dall’Unione Europea per l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia non riguardano solo l’esportazione diretta di prodotti fra cui i macchinari, ma anche l’invio verso Paesi che non aderiscono alle sanzioni e che possono quindi triangolare le merci verso la Federazione Russa. Importante l’inserimento nei contratti di clausole volte a garantire che le merci non sono soggette a restrizione
Tra i settori maggiormente colpiti dalle sanzioni UE alla Russia rientrano anche quelli della meccanica e della componentistica. Tali prodotti rientrano, infatti, nel c.d. “quinto pacchetto” di sanzioni UE (Reg. UE 576/2022), che vieta l’esportazione dei beni in grado di contribuire alla crescita industriale russa, riportati nell’allegato XVII del Reg. 576/2022.
Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione ai regolamenti unionali che limitano gli scambi con la Russia e la Bielorussia e che, in particolari settori, hanno creato veri e propri divieti all’import e all’export. Sono infatti significative le conseguenze previste in caso di violazione delle misure restrittive: oltre alle sanzioni amministrative, gli operatori possono incorrere anche in responsabilità di natura penale, con pene detentive sino a sei anni di reclusione.
I principali divieti riguardano sei diverse categorie di prodotti. In particolare, sono vietate le esportazioni di: beni dual use, ossia di tutte le tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari (allegato I, Reg. 821/2021); altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (c.d. quasi dual use, allegato VII, Reg. 328/2022); prodotti che interessano il settore dell’energia, come i carboturbi (allegato IX, Reg. UE 328/2022 e allegato XX, Reg. UE 576/2022); prodotti che interessano il settore dei trasporti (allegato X, Reg. UE 328/2022 e allegato IV, Reg. UE 394/2022); beni di lusso e prodotti tipici del Made in Italy (allegato XVIII, Reg. UE 428/2022); prodotti in grado di contribuire alla crescita industriale russa come i macchinari (allegato XVII del Reg. 576/2022).
Tali divieti non riguardano soltanto l’esportazione diretta dall’Italia alla Russia, essendo vietato anche il trasferimento indiretto, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia. Sono, pertanto, soggette a sanzione non soltanto le operazioni effettuate con un unico trasporto verso la Russia, ma anche le eventuali triangolazioni con Paesi non allineati alle sanzioni europee, come Turchia, Serbia o Cina.
Occorre rilevare, infatti, che la Commissione europea ha espressamente vietato le triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica per aggirare i divieti imposti dall’Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia. Con l’avviso agli operatori economici del 1° aprile 2022, la Commissione UE ha invitato gli operatori a prestare la massima attenzione alle sanzioni, anche attraverso triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica e, in particolare, con Armenia, Kazakhistan e Kirghizistan.
Per evitare di incorrere nell’applicazione delle sanzioni, è consigliabile, per gli operatori economici, inserire in ogni contratto di import/export specifiche clausole, volte a garantire che le merci non sono soggette a restrizione. Le imprese esportatrici potranno effettuare una dichiarazione in cui affermano che il rispetto delle regole sulle sanzioni è un elemento essenziale del contratto (a pena di nullità), impegnandosi anche a non esportare verso Russia e Bielorussia.
Da segnalare che in Italia, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sembra aver già avviato le prime indagini volte a monitorare eventuali triangolazioni. È pertanto indispensabile, per le imprese e per gli operatori che operano nel commercio internazionale, prestare particolare attenzione all’export control ed effettuare una due diligence preventiva dei prodotti e delle loro destinazioni, per evitare di incorrere nell’applicazione di rilevanti sanzioni.
In caso di mancata osservanza delle restrizioni commerciali disposte dall’UE, infatti, trova applicazione la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede multe da 15 mila a 250 mila euro e una pena detentiva da due a sei anni.
In particolare, sono previste pene diverse a seconda che la normativa violata sia relativa alla trasmissione di tecnologie dual use oppure ai divieti di esportazione degli altri prodotti, destinatari di misure restrittive.
Per la violazione della normativa dual use è prevista la pena detentiva dai due a sei anni o la multa da 25 mila a 250 mila euro, per chiunque trasmette all’estero prodotti e tecnologie in assenza delle necessarie autorizzazioni Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento) o utilizzando un’autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione falsa (art. 18, comma 1, d.lgs. 221/2017).
La violazione delle indicazioni previste dalle singole autorizzazioni Uama è, invece, punita con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 18, comma 2, d.lgs. 221/2017).
La trasmissione dei beni quasi dual use, in assenza delle autorizzazioni Uama richieste, è invece sanzionata con la detenzione da due a sei anni o con la multa da 25 mila euro a 250 mila euro (art. 20, comma 2, d.lgs. 221/2017). Per l’esportazione di prodotti oggetto di misure restrittive UE, per le quali non è prevista una specifica autorizzazione, la pena è la reclusione da due a sei anni (art. 20, comma 1, dlgs 221/2017). La violazione delle prescrizioni per fruire di eventuali deroghe è, invece, punita con la detenzione da uno a quattro anni o la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 20, comma 3, d.lgs. 221/2017).
Da segnalare, infine, che anche le importazioni dalla Russia sono state colpite da divieti e misure restrittive. Il blocco alle importazioni riguarda numerosi prodotti siderurgici in ferro e alluminio provenienti dalla Russia, così come i materiali energetici e il carbone, ma anche diversi beni utilizzati dai consumatori e dalle imprese unionali, come crostacei, caviale, pneumatici, legno calcestruzzo e numerosi concimi (Reg. UE 576/2022).